IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").
L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.
Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.
L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).
Nella sezione Link esterni potete trovare il collegamento per il Calcolatore Anutel denominato "calcolo IUC".
Si fornisce anche il link dell'Agenzia del Territorio per verificare la rendita del proprio immobile. Per la visualizzazione è necessario cliccare nella sezione Privati --> Visure Catastali --> Consultazione rendite catastali, avendo a disposizione il proprio codice fiscale e gli estremi catastali (Foglio, Particella, Subalterno) dell'immobile.
Si informa inoltre che il Calcolatore Anutel è un semplice strumento di supporto per il contribuente, non vincolante per successivi controlli da parte dell'Ufficio Tributi.
Il calcolo del ravvedimento operoso IMU e la stampa del relativo F24 è effettuabile alla pagina calcolo online IMU.
Clicca qui per la modulistica IMU.
DECRETO LEGGE 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio)
Art.177 Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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