Contributo per famiglie con figli minori disabili gravi

Pubblicato Lunedì, 28 Gennaio 2019
Data di scadenza Domenica, 30 Giugno 2019

Scadenza: 30 giugno 2019

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI GRAVI

Collegato Legge di Stabilità 2019 – L.R. 73/2018 art 5
 

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2019 – 2021 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in
possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’ articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.

3. I contributi di cui al comma 1. sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di
concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che
provvede ai relativi pagamenti.

4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1°
gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore ad euro 29.999,00;
d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di
provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.

5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.