PATENTE A PUNTI
Art. 126 bis del Codice della Strada
La “patente a punti”, in vigore dal 2003, prevede l’attribuzione di venti punti a ciascun titolare di patente di guida, punti che possono essere persi se vengono commesse infrazioni a norme di comportamento del Codice della Strada che, a seconda della gravità della violazione, può andare da 1 a 10 punti.
Come si possono recuperare i punti persi?
- frequentando corsi di aggiornamento, oppure:
- se sono stati decurtati alcuni punti dalla patente di guida ma il punteggio non è esaurito e per due anni non vengono commesse violazioni al Codice della Strada che comportano la decurtazione di punti questi vengono automaticamente reintegrati.
Il Codice della strada ha previsto un “premio ai più bravi” cioè a coloro che hanno conservato intatto il punteggio di venti punti sulla patente di guida: gli viene assegnato un credito di due punti fino ad un massimo di dieci tale da raggiungere la quota massima di trenta punti.
Come funziona il sistema patente a punti?
- La decurtazione di punteggio avviene solo per le violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la patente di guida.
- La violazione a norme di comportamento per le quali è prevista alla prima infrazione la sospensione della patente di guida prevede la decurtazione di 10 punti.
- Se vengono persi tutti i punti il Dipartimento dei trasporti terrestri notifica al titolare di patente di guida un provvedimento di revisione della patente. Il termine per adempiere a tale provvedimento è di trenta giorni pena la sospensione della patente che verrà ritirata dagli organi di polizia stradale.
- Preme ricordare che per un semplice divieto di sosta o di fermata non è prevista la decurtazione di punti che però vengono persi, e sono due, se si sosta alle fermate degli autobus e negli spazi e corsie riservate agli invalidi,
- Nel caso in cui siano accertate più infrazioni in una sola volta che comporterebbero la perdita totale del punteggio al trasgressore ne possono essere decurtati al massimo 15 se non sono previste sanzioni accessorie quali la sospensione o la revoca della patente.
- La decurtazione di punti dalla patente di guida è raddoppiata per le violazioni commesse nei primi tre anni dal rilascio della patente.
- Quando un’infrazione al Codice della Strada non viene immediatamente contestata (ad esempio passaggio con semaforo rosso) il verbale viene notificato al proprietario del veicolo tramite posta. I punti non vengono detratti dalla patente di guida del proprietario del veicolo che ha l’obbligo di comunicare, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale. Se il proprietario non ottempera all’invito o dichiara di non sapere o non ricordare chi fosse alla guida al momento della commessa violazione non gli verranno tolti i punti dalla patente ma gli verrà applicata una sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 126 bis comma 2 del Codice della Strada, che prevede una sanzione pecuniaria di € 269.
- I punti possono essere detratti anche dalla Carta di Qualificazione del Conducente, il cosiddetto CQC, quando la violazione a norme del Codice della Strada avviene nell’esercizio di un’attività professionale di autotrasporto persone o merci richiedente tale documento. Qualora la violazione sia commessa fuori dall’attività professionale o con veicoli diversi da quelli per i quali è richiesta la CQC i punti vengono detratti dalla patente di guida.
- Quando vengono decurtati punti dalla patente di guida o dalla carta di qualificazione del conducente l’organo che procede dà notizia all’Anagrafe dei conducenti entro trenta giorni dalla definizione del verbale, ossia quando questo è stato pagato oppure quando si sono conclusi i procedimenti del ricorso o sono trascorsi i termini per proporlo.
Da segnalare infine il servizio telefonico istituito dal Ministero dei Trasporti Terrestri finalizzato a far conoscere quanti punti sono rimasti sulla patente di guida, il numero da chiamare da un telefono fisso è:
848 782 782
Eventuali delucidazioni possono essere richieste all’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Firenzuola (aperto Lunedì e Sabato dalle 10.30 alle 12.30, Lunedì e Giovedì dalle 16.30 alle 18.30).