E' una dichiarazione con la quale una persona dichiara di essere a conoscenza di stati, fatti o qualità personali che lo riguardano o che riguardano terze persone, ma delle quali egli abbia diretta conoscenza.
Per fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente scrivere il contenuto della dichiarazione su carta libera oppure utilizzando i modelli presenti nella sezione “documenti e modulistica”.
Nel caso in cui la dichiarazione è rivolta a pubbliche amministrazioni o ad enti che svolgono servizi di pubblica utilità (ENEL, HERA ecc.) la firma sulla dichiarazione non deve essere autenticata ma è sufficiente allegare la copia di un documento di identità. In questo non ci sono costi da sostenere.
Se è rivolta ad un soggetto privato o ad un ente pubblico per ottenere la riscossione di benefici economici da parte di terzi, cioè da parte di soggetti diversi dall'interessato, la firma sulla dichiarazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. L’autentica della firma è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo e diritti di segreteria.
• essere maggiorenne;
• per i minori, le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore;
• per gli interdetti, vanno sottoscritte dal tutore;
• i cittadini appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà alle stesse condizioni dei cittadini italiani;
• i cittadini extracomunitari possono rendere le stesse dichiarazioni purché siano regolarmente soggiornanti in Italia e purché le dichiarazioni riguardino stati, fatti o qualità personali attestabili da soggetti pubblici italiani;
• le dichiarazioni di coloro che non possono firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo sono rese dall'interessato al pubblico ufficiale che dà atto dell'esistenza di un impedimento alla sottoscrizione; le dichiarazioni nell'interesse di coloro che non possono renderle per impedimenti temporanei connessi allo stato di salute sono sostituite da dichiarazioni dal coniuge o, in sua assenza, dei figli o, in mancanza di questi, di altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tali dichiarazioni sono rese al pubblico ufficiale e devono contenere la menzione dell'impedimento.
Il dichiarante deve:
1) presentarsi allo sportello anagrafico con il modulo già compilato. E’ consigliato prenotare un appuntamento.
2) firmare la dichiarazione di fronte al pubblico ufficiale.
3) essere in possesso di una marca da bollo da € 16,00, per dichiarazione da sottoscrivere, acquistata precedentemente in tabaccheria, ufficio postale ecc.
4) versare €. 0,52 all’ufficiale di anagrafe.
Nel contenuto dell'atto notorio sono vietate tutte quelle manifestazioni di intenti futuri, di volontà negoziale tra privati, le accettazioni, le rinunce di incarichi o le procure: la competenza di tali atti è del notaio.
Il pubblico ufficiale non è tenuto ad entrare in merito alla dichiarazione resa ma solamente ad accertarsi se è competente all’autentica della firma.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”
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