Dal 1° gennaio 2021 il Comune di Firenzuola ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, brevemente denominato “canone unico patrimoniale”. La nuova tipologia di entrata è stata introdotta dalla Legge 160/2019 con l'obiettivo di unificare il regime dei prelievi fiscali previgenti in materia di occupazioni di suolo pubblico e di pubblicità.
Canone Unico Patrimoniale |
1) Canone Unico Patrimoniale per la componente Occupazione suolo pubblico |
2) Canone Unico Patrimoniale per la componente Pubblicità e Affissioni |
Il Canone è stato istituito con Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 17 (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e 18 (Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati) del 29 gennaio 2021.
Il regolamento in vigore è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 36 del 30/05/2022.
Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 il canone patrimoniale sostituisce:
il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
1) OGGETTO DEL CANONE PER LA COMPONENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Il presupposto del canone è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI IN BASE ALLA DURATA
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
2) OGGETTO DEL CANONE PER LA COMPONENTE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Il presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto precedentemente, sia a carattere permanente che temporaneo, anche se esenti dal pagamento del canone, sono subordinate all’ottenimento della relativa autorizzazione comunale. Anche la pubblicità abusiva, effettuata senza la prescritta autorizzazione, è soggetta al pagamento del canone.
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso può essere richiesto dal Comune indifferentemente ad uno qualunque dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile. Il pagamento effettuato da uno dei contitolari libera anche tutti gli altri.
Il versamento del canone relativo al condominio deve essere effettuato da parte dell’amministratore dello stesso.
DISTINZIONE DELLA PUBBLICITA’ IN BASE ALLA DURATA
Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
QUANDO SI PAGA
Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
In caso di concessioni o autorizzazioni permanenti per le annualità successive a quella del rilascio, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Il Comune provvede, di norma, ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l’obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.
Per l’anno 2021 la scadenza è stata prorogata con delibera di Giunta n. 57 del 15 luglio 2021 al 02 NOVEMBRE 2021.
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