E’ una dichiarazione in carta semplice che può essere presentata in sostituzione di un certificato.
Ha la stessa validità del certificato che sostituisce.
Come fare l’autocertificazione
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione in carta libera oppure utilizzando il modulo presente nella sezione “documenti e modulistica”.
La dichiarazione deve essere firmata dall’interessato. Non è necessario autenticare la firma in quanto è sufficiente allegare la copia di un documento di identità.
Cosa è possibile autocertificare
Le autocertificazioni riguardano le seguenti tipologie di documenti:
• data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• stato di famiglia anche per ottenere gli assegni familiari;
• esistenza in vita;
• nascita del figlio, decesso del coniuge o parente di primo grado;
• iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• appartenenza ad ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
• qualità di disoccupato, di pensionato, di studente;
• qualità di vivenza a carico;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• adempimento degli obblighi militari e i dati del foglio matricolare;
• non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Tali dichiarazioni possono essere anche cumulative e possono riguardare anche dati storici.
L'autocertificazione non può essere usata per:
• documentazione inerente attività giudiziaria;
• certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti;
Chi deve accettare l’autocertificazione
Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi (ENEL, HERA, TELECOM, ecc) sono obbligati ad accettare l’autocertificazione e non possono accettate né richiedere ai cittadini i certificati. Il rifiuto costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
I privati (banca, posta, assicurazione, datori di lavoro, ecc). sono obbligati di accettare le autocertificazioni (decreto semplificazioni DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120)
Le pubbliche amministrazioni ed i privati potranno poi richiedere, tramite PEC o email, una verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai cittadini.
• occorre essere maggiorenni;
• per i minori, le dichiarazioni vanno sottoscritte dal genitore o dal tutore;
• per gli interdetti, vanno sottoscritte dal tutore;
• i cittadini extracomunitari possono rendere le stesse dichiarazioni dei cittadini italiani, purché siano regolarmente soggiornanti in Italia;
• le dichiarazioni di coloro che non possono firmare, per impedimenti fisici o perché analfabeti, sono rese dall'interessato al pubblico ufficiale che dà atto dell'esistenza di un impedimento alla sottoscrizione;
• le dichiarazioni nell'interesse di coloro che non possono renderle per impedimenti temporanei connessi allo stato di salute sono sostituite da dichiarazioni dal coniuge o, in sua assenza, dei figli o, in mancanza di questi, di altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tali dichiarazioni sono rese al pubblico ufficiale e devono contenere la menzione dell'impedimento.
Nessun costo: non è soggetta a imposta di bollo e né al pagamento di diritti di segreteria.
E' importante ricordare che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la decadenza dal beneficio ottenuto.
- D.P.R. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
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